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Secondo l’art. 1130 del codice civile, l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente:

  1. le generalità dei singoli proprietari, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio;
  2. le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, anch’esse comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio.

Nella prima categoria rientrano, ad esempio, gli usufruttuari, mentre nella seconda i conduttori in locazione e i comodatari (cioè gli inquilini);

  1. dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
  2. ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 27162 del 25 ottobre 2018), anche i dati anagrafici dell’utilizzatore in leasing di un appartamento o di un negozio facente parti di un condominio devono essere inseriti nel registro dell’anagrafe condominiale, in quanto identificanti il titolare di un diritto personale di godimento avente ad oggetto una singola unità abitativa del fabbricato.

Va specificato che i dati richiesti non devono essere comprovati da documentazione ufficiale (certificato anagrafe comunale, ecc.): è sufficiente che siano autocertificati dai condòmini mediante propria comunicazione (la cosiddetta “scheda di anagrafe condominiale”).