Quando il tetto è condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a pagarne le spese di manutenzione, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, normalmente espresso in millesimi.

Questo significa che, se uno dei condòmini ha una proprietà maggiore di quella degli altri (ad esempio, perché è titolare di un appartamento più grande), dovrà contribuire in misura maggiore alle spese del tetto.

Questa regola è derogata solamente nel caso in cui il tetto copra solamente una parte del condominio. Si pensi al classico caso del condominio costituito da più edifici uniti solamente da alcune parti comuni (ad esempio, il viale d’accesso o il cortile interno).

In un’ipotesi del genere, la legge stabilisce che, quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Ciò significa che, se il tetto copre solo uno degli edifici condominiali, solamente i proprietari all’interno di questi ultimi dovranno sopportarne le spese, secondo il criterio sopra visto.

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