Skip to main content

La Legge n. 249 del 1997 (sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) contiene un’importante disposizione in tema di antenne condominiali.

L’art. 3, comma 13, infatti, con riguardo all’emittenza radiotelevisiva, stabilisce che, a partire dalla data del 1°gennaio 1998, gli immobili composti da più unità abitative, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute attraverso antenne collettive, ove per antenne “collettive” si intendono le antenne condominiali.

La norma si applica a tutti gli immobili di nuova costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale; ne restano esclusi, quindi, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 1° gennaio 1998 fino a quando non vengono interamente ristrutturati.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2013 disciplinante le “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”, stabilisce all’art.3 comma 1 le caratteristiche generali degli impianti centralizzati d’antenna che devono realizzarsi in modo da “ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica”.

Lo scopo principale dell’utilizzazione di impianti centralizzati d’antenna consiste, quindi, nella “riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” (art. 1 comma 1 D.M. cit.).

Rimane salvo il diritto del singolo di dotarsi di un’antenna autonoma, come previsto e disciplinato dall’art. 1122 bis c.c., introdotto dalla Legge di riforma del 2012.

Nella presente disamina approfondiremo le regole inerenti all’installazione di un’antenna centralizzata in condominio muovendo dalla normativa in materia di installazione di antenne individuali che costituisce un diritto soggettivo perfetto di natura personale (Cass. 12295/03, ma già Cass. S.U. 3728/76), in ossequio al principio costituzionale del diritto all’informazione di cui all’art. 21 Cost. (Cass. 7418/83).

Antenne radiotelevisive: le disposizioni del codice civile

Con la Legge di Riforma del Condominio, L. n. 220/2012, tre disposizioni del codice civile riguardano anche le antenne radiotelevisive:

1. l’art. 1117, comma 1, n. 3, qualifica come oggetto di proprietà comune (se non risulta il contrario dal titolo) i sistemi centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche;

2. l’art. 1120, comma 2, n. 3, prevede che i condomini, con la maggioranza indicata dall’art. 1136, comma 2, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto;

3. l’art. 1122-bis, comma 1, che si occupa anche degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, stabilisce che:

  • le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze devono essere realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche;
  • qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi; l’assemblea può prescrivere, con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 5, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio; e l’assemblea, con la stessa maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali;
  • l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere; e non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Antenna individuale: condizioni e modalità di installazione

La normativa in materia di telecomunicazioni favorisce la centralizzazione degli impianti di ricezione, non escludendo però che il singolo condomino possa comunque avvalersi di una antenna individuale o decidere di non usufruire dell’impianto centralizzato eventualmente deliberato dall’assemblea.

Tale facoltà è espressamente concessa dall’art. 1122 bis del Codice civile, introdotto dalla legge di Riforma del condominio, che conferma l’esistenza di un diritto all’antenna consentendo l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva anche da parte di singoli condòmini.

Anche in presenza di un’antenna centralizzata, dunque, i singoli condòmini hanno il diritto di installare un’antenna privata, purché venga realizzata nel rispetto delle condizioni previste dal suddetto art. 1122 bis c.c.:

  1. in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale;
  2. preservando, in ogni caso, il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio; ed in generale nel rispetto delle norme relative all’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c. ossia:
  3. non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto;
  4. non alterare la destinazione di tale bene.

In giurisprudenza si è affermato che il diritto all’installazione di antenne ed accessori, sia configurabile come diritto soggettivo autonomo e come facoltà derivante dal diritto primario all’informazione (art. 21, Cost.), limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino o di altro coabitante nello stabile e dal divieto di menomare in misura apprezzabile il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile.

Ne deriva che, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata per volontà della maggioranza dei condomini un’antenna televisiva centralizzata e un condomino o un abitante dello stabile intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare questa seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere invece considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all’installazione stessa anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 c.c. o, qualora sia stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa (Cass., sent. 6 novembre 1985, n. 5399).

Antenna individuale: occorre il permesso dell’assemblea condominiale?

Soltanto se l’installazione dell’antenna privata comporta modifiche delle parti comuni, il condòmino deve informare l’amministratore affinché l’intervento che si vuole effettuare venga presentato all’assemblea.

Il terzo comma dell’art. 1122 bis c.c. stabilisce, infatti, che qualora per l’installazione dell’antenna privata si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 c.c. (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.

Antenna individuale su proprietà altrui

Il cd. “diritto di antenna” per cui non può essere impedito al singolo condomino di installare o mantenere un’antenna individuale, anche qualora sia presente un’antenna centralizzata, comporta la possibilità che l’antenna privata possa essere installata in qualunque parte dell’edificio, non solo comune ma anche di proprietà altrui, purché non rechi pregiudizio all’uso della proprietà altrui; non alteri la destinazione originaria del bene e si preservi il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio.

Nei limiti del rispetto di tali requisiti, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l’installazione delle antenne devono consentire l’accesso per la loro progettazione ed installazione e non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto sia necessario. Qualora il proprietario debba effettuare qualche intervento sul suo bene, deve unicamente avvertire preventivamente l’utente, il quale dovrà provvedere, a proprie cura e spese, a rimuovere o collocare diversamente l’antenna (cfr. Tribunale Castrovillari, sent. n. 694 del 7 agosto 2020).

La giurisprudenza ha, altresì, precisato che l’installazione di un’antenna su proprietà altrui deve essere subordinata all’assenza di spazi propri.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della l. n. 554 del 1940 nonché 231 del D.P.R. n. 156 del 1973, è subordinato all’impossibilità per l’utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Corte di Cassazione, sent. n. 16865 del 7 luglio 2017; cfr. anche, Cass. n. 31101 del 8 novembre 2023)

Antenna comune: installazione, delibera e ripartizione spese manutenzione e conservazione

Per l’installazione di un’antenna centralizzata occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Le spese di installazione dell’antenna centralizzata in condominio, nonché quelle di manutenzione e riparazione, gravano sui condòmini, in misura proporzionale ai millesimi di proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione.

La spesa va ripartita tra quanti usufruiscono del servizio erogato dall’antenna condominiale, in ossequio al principio secondo cui le spese per gli impianti destinati a servire una parte del fabbricato sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità.

Ne deriva che chi non riceve il segnale dall’antenna centralizzata perché l’unità immobiliare non è servita dall’impianto, resta esonerato dal partecipare alle spese per la relativa manutenzione e conservazione. Al contrario, se l’impianto d’antenna centralizzata serve l’unità immobiliare del singolo, questi è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione a prescindere dall’uso che ne fa, in ragione dell’utilizzo potenziale del servizio e non di quello effettivo.

Quando un condomino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall’antenna centralizzata, l’amministratore deve attivarsi per far eseguire le riparazioni necessarie addebitando la relativa spesa a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà, fermo restando il diritto del singolo di dotarsi di un’antenna privata.

Tuttavia, non è sufficiente avere un’antenna privata per essere esonerati dalle spese di conservazione e manutenzione e sostituzione dell’antenna centralizzata; esonero che si realizza solo nell’ipotesi in cui il condòmino rimuova in modo permanente ogni collegamento con l’impianto comune in modo da rendere impossibile il collegamento all’antenna centralizzata se non effettuando lavori di ripristino.

Chi rinuncia all’antenna centralizzata, distaccandosi, rimane pur sempre comproprietario della stessa e dovrà comunque pagare le spese di conservazione, cioè quelle che servono a garantire il mantenimento dell’impianto (cfr. Cass. n. 5974/2004).